Art. 3.
(Televisione via satellite).

      1. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, autorizzate alla diffusione

 

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via satellite, riservano il 50 per cento della programmazione ad opere europee come definite dalla citata direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione delle opere europee deve essere trasmessa in prime time.
      2. Dalle quote di riserva previste dal presente articolo sono esclusi i film e i documentari destinati prioritariamente alle sale cinematografiche.
      3. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere europee, costituite da film e da documentari. Il 50 per cento della programmazione cinematografica delle opere europee deve essere trasmessa in prime time.